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Ordinanza — n. 25423/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug conviction for discretionary sentencing within statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Fam Papi inadmissible, upholding his conviction for cocaine possession. The appellant argued the sentence was too high and failed to sufficiently reduce the penalty given mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting the lower court properly applied statutory minimums and cited specific aggravating factors like pending charges and residence bans.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is unreviewable when applied near the minimum, provided the reasoning cites statutory criteria for adequacy and equity.

Parole chiave

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discretionary sentencing statutory minimums drug possession appeal inadmissibility mitigating circumstances pena privativa della libertà commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197
(così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf.
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez.
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.
sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAM PAPI nato il 02/07/1991 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.FAM PAPI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto responsa- bile del reato di detenzione di circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo ha con- dannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e la mancata riduzione della pena nella massima esten- sione per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedi- mento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a crite.ri minimi edittali, evidenziando la ricorrenza di due carichi pendenti per fatti della stessa specie, di un precedente specifico e del divieto di dimora nel comune in cui era proseguita l'attività di spaccio cui il ricorrente era sottoposto. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determi- nazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discre- zionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giu- dicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consiglie