Italian Court dismisses appeal against drug possession sentence, upholding discretionary sentencing within statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ontim Ekramul Hoque inadmissible regarding his conviction for possessing approximately one kilogram of hashish. The appellant argued that the two-year-eight-month prison sentence and fine exceeded the statutory minimum by relying on speculative future profits rather than the actual act of transport. The court rejected this claim, finding the arguments generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning, which correctly applied discretionary sentencing criteria based on the drug quantity and criminal gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is unreviewable when applied in a medium or near-minimum measure, provided the reasoning adequately reflects the statutory criteria of adequacy and equity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONTIM EKRAMUL HOQUE nato il 02/11/1999 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0NTIM Ekramul Hoque ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanisetta che lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione di circa un chilogrammo lordo di so- stanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in dieci panetti, e lo aveva con- dannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 24.000 di multa.
2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impron- tata al minimo edittale evidenziando che i giudici di merito erroneamente avevano fatto riferimento, ai fini della dosimetria della pena, ai lauti guadagni conseguibili, con motivazione del tutto congetturale, atteso che il ricorrente si era limitato al trasporto dello stupefacente e all'inserimento in circuiti criminali.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedi- mento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della misura del trattamento sanzionatorio, sulla base di una pena improntata a criteri medi edittali, evidenziando la particolare gravità e pericolosità della condotta in ragione della rilevante quantità di sostanza stupefacente detenuta. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto adeguatamente argomentata e non presenta travisamenti od errori tali da richiedere interventi di correzione del giu- dice di legittimità.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugn