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Ordinanza — n. 25418/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession sentence for lacking specific sentencing analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Calogero Avarello inadmissible regarding his conviction for possessing approximately 18 kg of marijuana. The appellant argued the sentence was not aligned with the statutory minimum, but the court found his grounds generic and lacking specific critical analysis of the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that sentencing within the statutory range is a discretionary power of the trial judge, provided the reasoning is adequate and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is unreviewable unless the reasoning is manifestly flawed or arbitrary.

Parole chiave

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drug possession sentencing statutory minimum violation discretionary sentencing power inadmissible appeal Italian criminal procedure reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente r al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 21294, Seratore, rv. 256197
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez.
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.
sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVARELLO CALOGERO nato a SOMMATINO il 08/09/1957 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; ti

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Avarello Calogero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cal- tanisetta che ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanisetta che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di detenzione di circa 18 kg di sostanza stupe- facente del tipo marijuana e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impron- tata al minimo edittale, tenuto altresì conto della scarsa qualità dello stupefacente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medi edittali, evi- denziando la particolare gravità e pericolosità della condotta in ragione della rile- vante quantità di sostanza stupefacente detenuta. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adegua- mento e di correzione del giudice di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente r al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ann- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno