Italian Supreme Court dismisses criminal appeal regarding traffic accident aggravating circumstance due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that an aggravating circumstance for causing a traffic accident did not apply because the collision resulted from another driver's sudden maneuver while overtaking. The court rejected this claim, noting the appeal merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning. Consequently, the court found the appeal lacked the necessary argumentative depth required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it fails to provide specific, reasoned arguments distinct from those previously rejected, merely reiterating unsubstantiated factual claims against the lower court's evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMATTI CHRISTIAN nato a RAVENNA il 12/05/1986 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; - Motivi della decisione C1V r i sti a n Cimatti ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 27 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Ravenna il 28 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale: quest'ultima non sussiste poiché il sinistro è stato causato dall'inopinata ed improvvisa manovra di inversione di marcia della vettura condotta da altro soggetto, nel momento in cui il motociclo dell'imputato - in fase di sorpasso - si trovava ormai affiancato al veicolo e dunque impossibilitato ad evitare l'impatto. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.
Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), che la condotta imprudente e imperita dell'imputato - che sorpassava in modo irregolare, invadendo la carreggiata di sinistra e non osservando la distanza di sicurezza, nonchè nell'incapacità di evitare l'ostacolo a causa della minorazione della prontezza di riflessi che deriva dall'alterazione alcolica - ha influito nella eziologia finale del sinistro.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.