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Sentenza — n. 25414/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the offense was extinguished by prescription before the final judgment could be rendered.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the appellant's conviction for a traffic contravention. The appellant argued procedural nullities and equipment calibration issues, but the court focused on the statutory limitation period. The court ruled that the crime was extinguished by prescription on April 10, 2021, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 161 c.p.: When a contravention's maximum prescription period expires before the final judgment, the conviction is extinguished and the appeal must be annulled without remittal.

Parole chiave

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prescription period contravention traffic criminal appeal annulment statutory limitation extinguishment of crime guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione matu- rata in data 10 Aprile 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
art. 157 c.p
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione matu- rata in data 10 Aprile 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDI MICHAEL nato a NOVAFELTRIA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BERNARDI Michael ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale comportante nul- lità assoluta degli atti conseguenti in ordine alla citazione in appello; con ulteriore deduzione denuncia violazione di legge e difetto motivazionale in relazione alla utilizzabilità dei risultati dell'alcol test nonostante le carenze riscontrate in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura pure di- fettando nel verbale di accertamento qualsiasi riferimento alla intervenuta revisione e alla corretta calibratura dell'etilometro, evidenze che dovevano essere acquisite su iniziativa della pubblica accusa, tenutc altresì conto della sfasatura degli orari indicati negli scontrini. Con una terza articolazione si duole per mancanza di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione matu- rata in data 10 Aprile 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati conl:ravvenzionali, au- mentato ad anni cinque ai sensi dell'art.161 2 comma cocl.pen. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di viola- zione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declarato- ria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al dedotto profilo di nullità di ordine processuale e al mancato ri- conoscimento del beneficio della non menzione.

4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza im- pugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, con revoca della sanzione amministrativa accessoria e con trasmissione al Prefetto di Rimini per le determinazioni in ordine all'applicazione delle sanzioni ammini- strative di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Rimini a cura dell'ufficio di provenienza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 8 Gi