Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints without legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely factual complaints lacking specific legal analysis. The appellant claimed the lower court erred in crediting a witness's testimony, but the court found these grievances insufficient under the law of finality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court must be grounded in legal errors, not mere factual complaints or requests to re-evaluate evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLLAR LAJOS nato il 16/02/1956 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4575/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Kollar Lajos ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha utilizzato la tecnica della c.d. motivazione per relationem , incorrendo nello stesso errore del giudice di primo grado, ovvero quello di avere dato pieno credito a quanto riferito dal teste oculare Tlichi. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, lungi dal richia- mare esclusivamente la sentenza di primo grado, alle pagg. 4-6 ha risposta punto per punto alle doglianze propostele, dardo conto del perché (cfr. pag.
5) ha rite- nuto attendibile quanto dichiarato dal teste oculare Tlichi, peraltro combaciante con la ricostruzione peritale dell'Ing. Martini. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri dì ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giugno