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Ordinanza — n. 25410/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving appeal as grounds are factually vague and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aguirre Rambay Geovanny Angel inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant challenged the lower court's finding of intoxication based on breathalyzer results, arguing no damage was caused and alcohol levels likely remained stable. The court rejected these claims as mere complaints lacking legal specificity and noted that procedural violations under Article 192 of the Code of Criminal Procedure are not admissible unless they result in nullity.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on factual complaints without legal specificity are inadmissible, and violations of Article 192 c.p.p. are not admissible unless they cause nullity.

Parole chiave

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drunk driving appeal breathalyzer evidence procedural inadmissibility manifestly unfounded Article 192 c.p.p. rinvio del dibattimento revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
pen., che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, piché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pera di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli e altro
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F.
271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro
253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta
Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, Romeo Gestioni s.p.a.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005, Bracale
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUIRRE RAM BAY GEOVANNY ANGEL nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4573/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Aguirre Rambay Geovanny Angel ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità sul rilievo che l'odierno ricorrente non ha causato alcun danno agli altri utenti della strada e che pare decisamente inverosimile che tasso alcolemico riscontrato, a distanza di dieci minuti, sia rimasto pressoché invariato; con un secondo motivo lamenta poi violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e con un terzo motivo travisamento del fatto, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del 1:utto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo motivo, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte territoriale offre in punto i responsabilità una motivazione logica e congrua, che opera un corretto governo del principio più volte ribadito da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi corre- lati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli pre- scritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958) Quanto al secondo ed al terzo motivo, gli stessi non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Va peraltro ricordato, quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen., che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, piché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pera di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett.

c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa N. 4573/2022 R.G. Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Ger- manotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196). Ne deriva che il proposto ricorso ‘1(1 dichiarato inammissibile.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventualle declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil