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Ordinanza — n. 25409/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction due to lack of continuity between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a prior drunk driving incident should be considered a continuous offense under a single criminal plan. The appellate court correctly rejected this, noting that occasional drunk driving lacks the unitary intent required for continuity.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 lett.c) C.d.S.; Art. 61.6 cod. proc. pen.: The court established that occasional drunk driving offenses lack the unitary criminal intent necessary to constitute a continuous offense.

Parole chiave

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drunk driving conviction continuity of offenses criminal intent appellate review procedural inadmissibility guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186 comma 2 lett.c) C.d.S.
Art. 61.6 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUNGHI LEONARDO nato a MARRADI il 03/09/1968 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FUNGHI Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della decisione del Tribunale di Ravenna che lo aveva ricono- sciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda.

2. Il ricorrente si duole di un vizio motivazionale per non essere stato ricono- sciuto il vincolo della continuazione rispetto ad altro analogo episodio, già giudi- cato, che si assume realizzato in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

3. I motivi risultano manifestamente infondati e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare il giudice di appello con mo- tivazione coerente e priva di vizi logico giuridici, e come tale insindacabile in questa sede, ha escluso la ricorrenza del rapporto di continuazione tra due episodi di guida in stato di ebbrezza verificatisi a distanza di tempo, in ragione della impossibilità di stabilire, in relazione a tali delitti contravvenzionali, una ideazione e program- mazione unitaria in ragione della occasionalità del contesto da cui scaturiscono le condizioni di alterazione e della rilevante componente colposa in relazione al su- peramento della soglia del penalmente rilevante.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consiglier