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Ordinanza — n. 25408/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 reform requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was personally signed by the defendant after August 3, 2017. Under the 2017 legislative reform, appeals must now be signed by registered defense lawyers, rendering the defendant's direct signature invalid. Consequently, the appeal was rejected and the defendant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, legge 23.6.2017 n. 103: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible as they must be signed by registered defense lawyers.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by defendant lawyer signature requirement legislative reform 2017 procedural costs and fine dubbio ragionevole eccezioni processuali tardive mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI RAGHEB nato il 13/03/1992 avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIP TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4549/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Talbi Ragheb ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione alla qualificazione giuridica del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 Il Cqrrsi