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Ordinanza — n. 25407/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentencing due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Corrado Cardone inadmissible, ruling the lower court's sentencing reasoning was logical and legally sound. Cardone argued the penalty was excessive and poorly motivated, but the court found his claims lacked specificity and failed to adequately engage with the appellate judgment. The decision rests on the principle that sentencing discretion is insulated from review unless the penalty significantly exceeds the statutory median, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassazione holds that appeals challenging the sentencing calculation are inadmissible when the penalty falls near the minimum or median of the statutory range, as the judge's discretion in applying general criteria of equity and gravity is not subject to detailed re-examination.

Parole chiave

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sentencing discretion penal proportionality inadmissible appeal statutory median judicial motivation criminal procedure penal code esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino
(così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro
Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro
255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro
media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE CORRADO nato a BARI il 04/04/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4383/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Corrado Cardone ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata, sia eccessiva e non adeguatamente motivata, soprat- tutto laddove la Corte territoriale ha valutato negativamente a tal fine irnotivi sulla responsabilità poi rinunciati. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito hanno infatti conto di avere valutato la pena già irrogata in primo grado del tutto adeguata ai fatti (diverse sostanze, anche pesanti, per un numero elevato di dosi nel complesso ricavabili) ed alla personalità molto negativa dell'imputato. L'obbligo motivazionale è dunque assolto non potendosi trascurare che questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso - che peraltro non è quello in esame- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella di- screzionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo au- mento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delin- quere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ra- gionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura N. 4383/2022 R.G. media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determi- nazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo, come nel caso in esame, è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Rom