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Ordinanza — n. 25404/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to vague arguments and lack of specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal manifestly inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the application of the special cause of non-punishment for minor offenses. The court rejected these arguments as too vague, noting the lower court sufficiently addressed the appellant's prior criminal record and dangerous conduct in a traffic accident.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is manifestly inadmissible if it fails to specifically contest the lower court's reasoning or provide a concrete comparison with the facts and legal grounds established in the contested judgment.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal generic mitigating circumstances special cause of non-punishment vague arguments cassation procedural costs sanction perseguimento penale per diffamazione responsabilità penale dei minori mediatore europeo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen., il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale con feriti dimostra la pericolosità della condotta per i passeggeri della vettura e per gli altri utenti della strada, tale da escludere la particolare tenuità del fatte, Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Il ricorrente si affida a due motiv , Hcorso, con i quali contesta la mancata concessione delle circostanze attenuant , generiche (art. 62 bis cod.
Art. 131-bis c.p.
pen.) e l'omessa applicazione della causa di punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Il ricorrente si affida a due motiv , Hcorso, con i quali contesta la mancata concessione delle circostanze attenuant , generiche (art. 62 bis cod. pen.) e l'omessa applicazione della causa di punibilità per speciale tenuità del fatto (art.
art. 131 bis cod. pen
pen.) e l'omessa applicazione della causa di punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), i cui presuppolo nel caso di specie si rinverrebbero nel carattere occasionale del fatto e neli•iii( ,,-,suratezza dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
pen., il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale con feriti dimostra la pericolosità della condotta per i passeggeri della vettura e per gli altri utenti della strada, tale da escludere la particolare tenuità del fatte, Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBINI EMIDIO ALEXANDER nato il 17/12/1975 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Emdio Alexander Barbini ricorre. tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui fa torte di appello di Ancona il 14 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza on la quale il Tribunale di Ascoli Piceno il 27 novembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186 Gomma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha Lideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motiv , Hcorso, con i quali contesta la mancata concessione delle circostanze attenuant , generiche (art. 62 bis cod. pen.) e l'omessa applicazione della causa di punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), i cui presuppolo nel caso di specie si rinverrebbero nel carattere occasionale del fatto e neli•iii( ,,-,suratezza dell'imputato. Il ricorso è manifestamente intprid„-lto in quanto aspecifico: il ricorrente contesta in modo assai vago il trattan-ionto sanzionatorio, non instaurando un effettivo confronto con la motivazione offerta dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, alle pagine 4 e 5 della -,ehtenza impugnata, ha sufficientemente illustrato le ragioni del diniego delle Hstanze attenuanti generiche sulla base del precedente penale per lesioni personali dell'imputato e della noncuranza dimostrata dallo stesso per le regole del vivere civile e le norme penali. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale con feriti dimostra la pericolosità della condotta per i passeggeri della vettura e per gli altri utenti della strada, tale da escludere la particolare tenuità del fatte, Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. o 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima ( or-dorme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso yndanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d. euro !n favore della Cassa delle ammende. Così de