Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal arguments regarding probation conversion denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Pacielo's appeal against the Court of Appeal's refusal to convert his detention sentence into a fine inadmissible. The appellant argued the lower court lacked motivation for denying conversion under the Road Code, but the appellate court correctly applied Article 133 of the Penal Code by citing Pacielo's extensive criminal history. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific legal grounds and factual data to support his request, rendering the complaint devoid of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 53 ss. L. 689/81; Art. 133 c.p.: An appeal against a decision refusing the conversion of a custodial sentence into a fine is inadmissible if the appellant fails to articulate specific legal arguments and factual data supporting the request, as the appellate court's discretion is based on the defendant's criminal history and lack of positive prognostic evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIELLO MARCO nato a CANELLI il 23/03/1983 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.PACIELLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi uno di arresto ed euro 600 di ammenda in relazione alla contravven- zione di cui all'art.186 comma 2 lett.b) Codice della Strada, negando la conver- sione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria corrispondente ai sensi degli art.53 ss.L.689/81. In ordine a tale ultima statuizione il PACIELLO concentra il motivo di doglianza denunciando difetto motivazionale in ordine alle ragioni della mancata conversione.
2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto privi dell'enunciazione di specifiche richieste con le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il giudice dì appello ha negato la conversione della pena detentiva facendo corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art.133 cod.pen. e in particolare richiamando i plurimi prece- denti penali del reo che ostano ad un giudizio di meritevolezza e ad una valutazione prognostica positiva in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dalla so- stituzione, valutazione discrezionale peraltro richiesta dall'art.58 L.n.689/81. In relazione a tale impegno motivazionale è mancato del tutto un confronto nel motivo di ricorso.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore / Il Pr s