Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded and lacking specific legal grounds regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its manifest lack of foundation and failure to specify legal grounds. The appellant vaguely contested the overall sentencing without providing concrete facts or precise legal arguments to support the claim of excessive punishment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific indications of legal grounds and factual data supporting the request, as the absence of fault in determining inadmissibility does not justify exemption from costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG AMAR nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Amar Niang ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 30 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 9 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sufficientemente giustificato dal Giudice di merito (pagina 3 della sentenza impugnata) avuto riguardo alla quantità di sostanza stupefacente sequestrata, al precedente penale specifico dell'imputato ed al carattere particolarmente esiguo della pena applicata.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2G00), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8