Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rita De Pellegrino inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant's defense merely asserted a violation of Article 63 of the Code of Criminal Procedure without providing specific legal arguments or factual data supporting the claim. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and factual analysis, consisting only of general assertions without critical examination of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PELLEGRINO RITA nato a FOGGIA il 29/09/1961 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 3925/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Rita De Pellegrino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all'affermazione di respon- sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il difensore ricorrente, in poche righe, indica che ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. intende impugnare l'affermazione di responsabilità e si limita ad affer- mare che "la Corte d'Appello di Torino ha condannato l'odierno imputato per il reato contestato, nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto" per cui "la sentenza oggetto di ricorso è stata dunque emessa in violazione dell'art. 63 c. 2 c.p.p. e come tale deve essere annullata" (così testualmente il ricorso).
I motivi in questione non si coniugano, pertanto all'enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo ;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 siglier