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Ordinanza — n. 25398/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific legal arguments lacking factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Cascarino inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant merely asserted that no concrete evidence supported the prosecution's claims without providing specific legal or factual arguments. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was legally sound and the appeal failed to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and assertive, lacking specific requests supported by a critical analysis of the facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity c.p.p. procedural law manifestly unfounded esame di cassazione censura dell'accertamento dei fatti asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.,
art. 129 cod. proc. pen
Gennaro Cascarino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.,
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCARINO GENNARO nato a FORMIA il 19/08/1993 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 3826/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Gennaro Cascarino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che "nel caso de quo non vi è alcun elemento concreto in grado di supportare quanto sostenuto nell'assunto accusatorio" e ad aggiungere genericamente che c'erano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giu