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Ordinanza — n. 25394/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded due to lack of specificity regarding sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentencing increase for continuing offenses was disproportionate and lacked specific breakdowns for each satellite crime. The court rejected this claim as the appeal was manifestly unfounded because it failed to specifically address the distinct increases specified in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of specificity in challenging the sentencing increase, provided no fault is found in the court's determination of this inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of specificity sentencing increase continuing offenses procedural costs Cassation appeal commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JONAH PRECIOUS CUI 05BQW5P nato il 05/05/1996 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Jonah Precious ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma 11 15 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rieti resa il 10 settembre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta l'aumento di pena disposto dal giudice in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ad esso contestati (81 cod. pen.), disposto in maniera sproporzionata e senza peraltro indicare distintamente l'aumento operato per ciascuno dei reati satellite. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata: il ricorrente infatti contesta la pretesa eccessività dell'aumento in continuazione, che sarebbe anche cumulativo, mentre si tratta, in realtà, di modesti aumenti singolarmente specificati per ciascun illecito.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'