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Ordinanza — n. 25391/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction due to failure to prove alcohol test device malfunction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Biasi inadmissible, upholding his conviction for drunk driving based on an alcohol test. Biasi argued that the test results were unreliable because the police report lacked details on the device's maintenance and calibration, claiming the prosecution failed to prove the equipment's proper functioning. The court rejected this, ruling that the burden of proof requires specific allegations of device defects rather than mere doubts about certification, which Biasi did not substantiate.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.; The burden of proof regarding the proper functioning of an alcohol testing device requires specific allegations demonstrating actual defects or lack of prescribed controls, not merely a generic doubt about certification or maintenance records.

Parole chiave

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drunk driving conviction alcohol test reliability burden of proof allocation police report deficiencies device malfunction allegations guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida esame dell'alito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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sez.4, n.33978 del 17.3.2021, Garbin Alessandro
sez.4, n.7285 del 9.12.2020, Demma Pietro Giuseppe
sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASI ALESSANDRO nato a BUSSOLENGO il 26/01/1979 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BIASI Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che lo aveva rico- nosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto motivazionale in rela- zione alla utilizzabilità dei risultati dell'alcol test nonostante le carenze riscontrate in ordine alla descrizione delle attività compiute dai verbalizzanti e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura pure difettando nel verbale di accertamento qualsiasi riferimento alla intervenuta revisione e alla corretta calibratura dell'eti- lometro, evidenze che dovevano essere acquisite su iniziativa della pubblica ac- cusa e quindi assumeva non fosse stata fornita prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine ad un asserito difetto di funziona- mento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del BIASI, 3.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il cor- retto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'ac- certamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accerta- mento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, Garbin Alessandro, Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimo- strando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, Demma Pietro Giuseppe, Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Tale onere non è stato assolto in alcun modo laddove il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, ma si è limitato a I porre in dubbio che la macchina fosse dotata di regolare certificato di omologa- zione e delle revisioni periodiche, dubbi certamente non scaturiti dall'accertamento (che forniva risultati simili e coerenti con la curva alcolimetrica) e del tutto com- patibili con quanto verbalizzato dagli operanti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in dat