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Ordinanza — n. 25390/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain appeal not limited to specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the first-instance judge failed to grant a suspended sentence, claiming this constituted an illegal penalty. The Court held that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or the penalty's legality, excluding disputes over the suspension itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality, excluding requests for a suspended sentence not part of the agreement.

Parole chiave

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plea bargain appeal suspended sentence inadmissible appeal code criminal procedure legal qualification procedural costs penalty illegality legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della I. 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi
verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESITI DOMENICO ANTONIO nato a SIDERNO il 11/09/1983 avverso la sentenza del 02/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 8479/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Mesiti Domenico Antonio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazione laddove il giudice adito non ha concesso la sospensione condizionale della pena, ritenendo che ciò intell; un caso di illegalità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".

Le proposte doglianze in punto di mancata sospensione condizionale della pena, tenuto conto che -come riconosce lo stesso ricorrente- a tale beneficio non era stata subordinato l'intervenuto patto, non configurano affatto, come opina il ricorrente, un'ipotesi di illegalità della pena. E in tema di patteggiamento, la so- spensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto ne- goziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da en- trambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel ri- spetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610) Sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motiva- zione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la sern- plice affermazione dell'effettuata N. 8479/2022 R.G. verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 magg