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Ordinanza — n. 25389/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new procedural rules limiting review scope for plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ben Salah Aymen inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for annulment based on a lack of acquittal pronouncement and motivational defects, but these grounds were excluded by recent legislative changes effective August 2017. Consequently, the court ruled that only specific issues regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality are now reviewable, rejecting the broader substantive arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are now limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality, excluding general substantive review of facts or evidence.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds procedural limitation Cassation review legal qualification error revisione di una decisione diritto di ottenere una decisione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 co. 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SALAH AYMEN nato il 10/09/1987 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 8459/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Ben Salah Aymen ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il Cq