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Ordinanza — n. 25387/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salhi Khalid inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant's arguments were deemed manifestly unfounded, generic, and devoid of specific legal or factual support. Consequently, the court rejected the claim for annulment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific requests, detailed legal grounds, and a critical analysis of the facts and reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Cassazione procedure motivation defect procedural costs risposta alla petizione permesso di promuovere un procedimento penale difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Il ricorso si esaurisce nella generica affermazione del ricorrente che "è inten- zione del sottoscritto difensore interporre, così come con il presente atto inter- pone, ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza per inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, ex art. 606 co.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALHI KHALID nato il 01/06/1986 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7783/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Salhi Khalid ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorso si esaurisce nella generica affermazione del ricorrente che "è inten- zione del sottoscritto difensore interporre, così come con il presente atto inter- pone, ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza per inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, ex art. 606 co. 1 lett.

b) ed e) c.p.p.", senza alcun ulteriore sviluppo argomentativo. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, I motivi, dunque, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 sigliere es