Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to cite relevant articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Aboussaad Brahim against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for annulment based on alleged motivational defects and lack of punishability under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found these grounds manifestly unfounded and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, fails to cite relevant legal articles, and does not provide a concrete critical analysis of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUSSAAD BRAHIM nato il 06/05/1968 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7577/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Aboussaad Brahim ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re- sponsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione ed alla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motiva- zione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relatio- nem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I motivi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ri- corso e non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che non essere scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed essere privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo_
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C 'nsigliere e