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Ordinanza — n. 25383/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against a plea bargain sentence for drug trafficking co-conspirators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared all appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants argued for nullity or violation of law regarding sentencing and aggravating circumstances, but the lower court had already ratified a plea agreement where defendants waived substantive appeal grounds. The court ruled that such appeals are legally prohibited once a plea bargain is confirmed, and the appellants failed to address the court's reasoning on their joint criminal responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the application of a sentence agreed upon in a plea bargain are inadmissible, as the defendant waives all substantive appeal grounds upon ratifying the agreement.

Parole chiave

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plea bargain appeal waiver of substantive grounds drug trafficking conspiracy joint criminal responsibility inadmissible appeal allegazioni di persecuzione contraddittorie associazioni di protezione ambientale dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Ed invero, quanto a Colaninno Luca, Susca Antonio e Punita Giuseppe, nei confronti degli stessi è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 599bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
Ed invero, quanto a Colaninno Luca, Susca Antonio e Punita Giuseppe, nei confronti degli stessi è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PURITA GIUSEPPE nato a LATINA il 05/12/1972 SUSCA ANTONIO nato a FASANO il 24/03/1985 CAMPISI SEBASTIANO nato a LATINA il 18/07/1977 COLANINNO LUCA nato a FASANO il 07/05/1992 SARALLO RICCARDO nato a APRILIA il 07/09/1983 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7434/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Avverso la sentenza di cui in epigrafe ricorrono, a mezzo dei rispettivi di- fensori: - Campisi Sebastiano e Sarallo Riccardo, con due separati atti a firma dei medesimi difensori Avv.

Filippo Iacoacci e Avv. Angelo Fiore, lamentando viola- zione di legge e mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabi- lità e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. - Susca Antonio e Colaninno Luca, a mezzo del comune difensore Avv. Sandro D'Aloisi lamentano nullità della sentenza impugnata perché affetta da vizio di mo- tivazione quanto alla ritenuta congruità della pena applicata. - Punta Giuseppe a mezzo dell'Avv. Oreste Palmieri che ha dedotto nullità della sentenza impugnata e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non ha preso in considerazione la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Tutti i proposti ricorsi sono inammissibili. 2.1. Ed invero, quanto a Colaninno Luca, Susca Antonio e Punita Giuseppe, nei confronti degli stessi è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha rati- ficato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisa-to, la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 pre- vista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, com-ma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di ap- pello (cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., intro- dotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inoltre inam- missibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena con- cordata atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente mo- dificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli au- menti di pena a titolo di continuazione;

Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504), che non ricorre nel caso in esame. 2.2. Quanto ai ricorsi proposti da Campisi Sebastiano e Sarallo Riccardo, i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché N. 7434/2022 R.G. sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito , J2 I ricorrenti, in concreto, non si confronta' adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare della circostanza secondo cui al momento del controllo, nessun altro mezzo si trovava nel piazzale, né, tantomeno, vi erano altre persone, impegnate in attività lavorative, all'infuori degli imputati; questi, inoltre, agivano in coordinamento tra loro nel senso che Sarallo, dopo avere raggiunto Punta e Susca che, da terra, avevano guidato l'au- toarticolato nelle manovre di parcheggio, aveva contribuito, insieme ai predetti, allo scarico della merce dal mezzo mentre Campisi, nel piazzale, controllava che nessun estraneo osservasse o interrompesse le operazioni e terminate queste ul- time,. collocava, insieme a Purità, i sacchi contenenti lo stupefacente, nel baga- gliaio della vettura del predetto.

Coerente appare, pertanto, la conclusione che non può ritenersi che la presenza dei due imputati fosse occasionale perché nes- sun'altra attività veniva svolta, in quel momento, nel piazzale né Campisi è risul- tato avere alcun legame con la società rappresentata dal Sarallo. E logico appare anche il rilievo che operazioni del genere non sono mai condotte da una singola persona perché, questa, da sola, non potrebbe, se necessario, difendere il prezioso carico da interventi delle Forze dell'ordine o di gruppi delinquenziali antagonisti. Per cui l'orario mattutino, il numero dei partecipanti, la predisposizione di una vedetta, sono tutti elementi che non patiscono smentita né interpretazione alter- nativa se non quella della consapevolezza, di ciascun partecipante, della presenza solidale dei complici, della natura del carico, della sua quantità e del suo valore.

In quest'ambito corretto e logico è che noni sia fatta distinzione tra i ruoli ; svolti da ciascun singolo partecipante, in quanto tutti hanno contribuito, in pari misura, pur nello svolgimento dei diversi incarichi (autista del mezzo, scaricatori e "palo") al successo del risultato e ciascuno di loro avrebbe potuto contare sulla presenza dei concorrenti, nel caso di fuga improvvisa o di attacco da parte di gruppi delinquenziali.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo N. 7434/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa dell