Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules requiring lawyer signatures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Okafor Jude Ifeanyi inadmissible without formalities. The appellant, acting personally, failed to comply with the 2017 amendment requiring all cassation petitions to be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and without legal standing, ordering the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, legge 23.6.2017 n. 103: A cassation appeal filed directly by a party without the signature of a registered defense lawyer is inadmissible as it lacks the requisite legal standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKAFOR JUDE IFEANYI nato il 23/10/1980 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7418/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Okafor Jude Ifeanyi ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe chiedendo annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C nsig