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Ordinanza — n. 25381/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Okafor Jude Ifeanyi inadmissible without formalities. The appellant, acting personally, failed to comply with the 2017 amendment requiring all cassation petitions to be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and without legal standing, ordering the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, legge 23.6.2017 n. 103: A cassation appeal filed directly by a party without the signature of a registered defense lawyer is inadmissible as it lacks the requisite legal standing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of legal standing defense lawyer signature requirement procedural reform 2017 direct party filing accertamento inesatto dei fatti forza di cosa giudicata falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKAFOR JUDE IFEANYI nato il 23/10/1980 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7418/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Okafor Jude Ifeanyi ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe chiedendo annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C nsig