Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance plea bargain due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Claudio Covelli's appeal against a second-instance plea bargain inadmissible. Covelli argued the lower court lacked motivation regarding the crime's existence, but the Court held that certain grounds were explicitly waived by the defendant during the plea negotiation. Consequently, the Court ruled that appeals cannot challenge issues the defendant voluntarily relinquished to secure the agreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against second-instance plea bargains are inadmissible when they concern grounds the defendant has waived, as the waiver creates preclusive effects on the entire proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
second instance plea bargain waived grounds appeal preclusive effect waiver procedural preclusion Italian criminal procedure revisione della sentenza penale gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 599 c.p.p.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro
Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, Calabrese ed altri
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6918/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Claudio Covelli ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglíanze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis- sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la co- gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia N. 6918/2022 R.G. rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n, 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022