Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked the necessary specificity required for a legality review. The appellant argued that the motorcycle was not his property and that the court failed to analyze the responsibility for the drug offense, but the court noted these points were already adequately addressed by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appellant did not sufficiently confront the lower court's logical and legally correct reasoning regarding the evidence of dangerous driving and drug possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 Dpr. 309/90: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, assertive, and fail to provide the necessary specific criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDUA REYNALDO JR NAPENAS nato il 28/01/1989 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5969/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Saldua Reynaldo Jr Napenas ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 73 Dpr. 309/90 laddove è stato riconosciuto colpevole senza tenere conto che il motociclo sotto il cui sellino era stato rinvenuto lo stupefacente non era di sua proprietà e vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al secondo, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno eviden- ziato come l'elevato valore della droga sequestrata consenta già di escludere, a tutto voler concedere alla tesi difensiva, che il proprietario del ciclomotore ne con- cesse l'utilizzo all'imputato lasciandovi nel vano sottosella lo shaboo a sua insaputa e che la fuga spericolata elimina ogni dubbio in ordine alla riferibilità dello stupe- facente all'odierno ricorrente.
Quanto alla resistenza, la Corte territoriale evidenzia che il verbale di arresto dà atto che il motociclo condotto dall'imputato aveva evitato numerosi veicoli e utilizzato il marciapiede per superare un autobus. E che l'operante, all'udienza di convalida, ha inoltre precisato che la condotta di guida spericolata dell'imputato aveva messo in pericolo l'incolumità degli occupanti dei veicoli che transitavano in quel tratto di strada nonché dei pedoni presenti nell'area, il che basta per la con- figurazione del delitto di cui all'imputazione (corretto il richiamo, in tal senso, a Sez. 6 n. 26738/2020).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 5969/2022 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C 'hsi