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Ordinanza — n. 25365/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds for lack of specific reasoning regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rate Lo inadmissible due to manifestly unfounded and assertive arguments. The appellant claimed the lower court failed to adequately motivate the application of recidivism rules regarding his increased criminal danger. The court rejected this, noting the appellate court logically assessed the defendant's criminal record and demonstrated a clear pattern of criminal continuity within a specific trafficking circuit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The application of recidivism penalties is a discretionary judicial power requiring only adequate motivation regarding the new conduct's suitability to reveal greater criminal capacity.

Parole chiave

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recidivism application criminal continuity appeal inadmissibility discretionary sentencing lack of specific reasoning controllo della commisurazione della pena esame di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015
185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N.
sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015
185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv.
caruso ed altro, Rv. 265684
50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATE LO nato il 19/03/1993 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5199 \ 2022 R.G. Motivi della decisione 1. Rate Lo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epi- grafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del me- rito motivato in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto che, gravato da due precedenti specifici, mostra, con il nuovo episodio per cui si procede, un allarmante segno di continuità criminale che denota il suo stabile inserimento nel circuito di piccoli trafficanti cittadini e l'as- senza di remore derivanti dalle pregresse esperienze giudiziarie.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 5199\2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022