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Ordinanza — n. 25362/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a second-instance judgment for failing to address specific arguments concerning sentencing mitigation and subjective aggravation. The court found these grounds manifestly unfounded because they lacked specificity and contradicted established precedent regarding the scope of a general waiver of appeal grounds. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 6 c.p.; Art. 99 c.p.: A general waiver of appeal grounds excludes all specific arguments regarding sentencing elements unless the measure of the penalty is explicitly reserved, rendering such appeals inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds sentencing mitigation subjective aggravation lack of specificity procedural costs Cassation jurisdiction responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 n. 6 c.p.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di motivare su quei motivi di appello (richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 99 c.p.
e di disapplicazione dell'aggravante subiettiva di cui all'art. 99 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 99 cod. pen
e di disapplicazione dell'aggravante subiettiva di cui all'art. 99 cod. pen.) non oggetto di rinuncia in quanto diretta- mente e immediatamente incidenti sul calcolo dosimetrico.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep.
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAMI ANTONIO nato a NAPOLI il 18/08/1976 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4722/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Sollami ricorre, a mezzo di proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'omessa motivazione in ordine al devolutum. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di motivare su quei motivi di appello (richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e di disapplicazione dell'aggravante subiettiva di cui all'art. 99 cod. pen.) non oggetto di rinuncia in quanto diretta- mente e immediatamente incidenti sul calcolo dosimetrico. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, prospettano enunciati ermeneutici in palese contra- sto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso i quali l'appellante abbia richiesto l'esclusione di ele- menti circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750; conf. Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C sigliere es n