Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic sentencing arguments under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea-bargain sentence with generic arguments regarding sentencing calculation, which fall outside the narrow scope of admissible cassation grounds introduced in 2017. Since the appeal did not address the restricted categories of reviewable errors, the court dismissed it and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, rendering generic challenges to sentencing calculation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADERI HAMZA nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; • •••• N. 4540\2022 R.G. Motivi della decisione 1. El Haderi Hamza ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazione laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena applicata nel caso in esame non è illegale.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del pro- cedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- men