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Ordinanza — n. 25358/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to formal withdrawal without specified reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible following the defense's formal withdrawal of the objection on March 15, 2022. Although the appellant argued for annulment based on legal violations and motivational defects, the withdrawal was not accompanied by specific reasons explaining the decision. Consequently, the court ruled that no fault was attributable to the appellant, yet still imposed procedural costs and a monetary fine under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible upon formal withdrawal without specified reasons, resulting in the imposition of procedural costs and a monetary fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility formal withdrawal without reasons Code of Criminal Procedure procedural costs and fine lack of specified grounds domanda d'asilo di cittadino etiope legge sull'aiuto alle vittime garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
art. 129 cod. proc. pen
El Ouarga Hicham aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUARGA HICHAM nato il 08/07/1999 avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4149/2022 R.G. Motivi della decisione 1. El Ouarga Hicham aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15.3.2022, perveniva a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'im- pugnazione datata 28.2.2022 a firma del difensore e procuratore speciale del ri- corrente Avv. Simone G. Bergamini (come da procura speciale allegata).

2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen.

3. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il Co