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Ordinanza — n. 25356/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; applicant barred from raising prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The applicant withdrew his cassation appeal on March 31, 2022, rendering the proceeding inadmissible under Article 591(d) of the Code of Criminal Procedure. Although the applicant argued for the statute of limitations to apply post-appeal judgment, the court held that a withdrawn appeal cannot serve as a valid basis for raising non-punishment grounds. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The withdrawal of a cassation appeal precludes the court from examining subsequent grounds for non-punishment such as prescription, as no valid impugnation relationship exists.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility cassation statute of limitations non-punishment grounds procedural costs falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.
Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE PASQUALE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/07/1972 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3774/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Falcone aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 31.3.2022, tuttavia, il ricorrente faceva pervenire a questa Corte di- chiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma del Falcone.

2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C n igl