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Ordinanza — n. 25354/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25354/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO MARCO nato a TORINO il 06/11/1992 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2460/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Marco Maio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, tenuto conto che così era stato per i fatti di cui alla sentenza con la quale è stata riconosciuta la continuazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25354/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2460/2022 R.G. Nel caso dì specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione (la detenzione al fine di spaccio di 99,920 grammi di cocaina), corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. Né rileva in alcun modo che i diversi fatti di cui alla sentenza del 2017 con cui è stata ritenuta la continuazione siano stati valutati riconducendoli alla previsione meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90) 4.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione mancata prova di parzialità legittimità della carcerazione preventiva rigetto provvisorio dell'opposizione decreto di rinvio a giudizio decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO MARCO nato a TORINO il 06/11/1992 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2460/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Marco Maio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, tenuto conto che così era stato per i fatti di cui alla sentenza con la quale è stata riconosciuta la continuazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'er- ronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'8.1.2018, Antoci, N. 2460/2022 R.G.

Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619);

3. E' da tempo consolidato, peraltro, l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso in cui la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf.

Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. il 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell' 11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, in altri termini, è limitata ai casi in cui tale quali- ficazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibi- lità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr.

Sez. 7, Ord. n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766). In particolare, non sono consentite impugnazioni -come nel caso che ci oc- cupa- generiche o che richiamino, come passaggio logico indispensabile della de- duzione, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza, quindi senza alcuna possibilità e tantonneno necessità di interpretazione o integrazione, dalla contestazione. Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di impu- tazione, è comunque del tutto preclusa.

N. 2460/2022 R.G. Nel caso dì specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione (la detenzione al fine di spaccio di 99,920 grammi di cocaina), corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. Né rileva in alcun modo che i diversi fatti di cui alla sentenza del 2017 con cui è stata ritenuta la continuazione siano stati valutati riconducendoli alla previsione meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90) 4.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de