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Ordinanza — n. 25353/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate plea bargain sentence as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tacha Azzedine inadmissible without formalities for failing to challenge the agreed sentence in an appellate plea bargain. The appellant argued a lack of reasoning regarding the imposed penalty, but the court held that such challenges are precluded once the prosecutor and defendant have concurred on the terms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals challenging the agreed sentence in a plea bargain proceeding are inadmissible because the parties' mutual agreement on the penalty cannot be unilaterally modified after judicial ratification.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain appellate conciliation procedural preclusion agreed sentence Cassazione ordinanza pena concordata altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E, come questa Corte di legittimità ha precisato,in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E, come questa Corte di legittimità ha precisato,in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro
pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACHA AZZEDINE nato il 09/07/1983 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2392/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Tacha Azzedine ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla pena inflittagli. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599b1s cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato,in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente sti- pulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi- che non ricorre nel caso in esame- di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; conf.

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.N. 2392/2022 R.G.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 m