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Ordinanza — n. 25157/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses criminal appeal filed personally by defendant due to lack of qualified defense counsel representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The defendant, Iodice Pasquale, challenged a first-instance judgment regarding attempted theft and fraud without engaging a lawyer registered on the special roll of the Court. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for filing an appeal were not met, leading to the dismissal of the request and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings must be filed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused qualified defense counsel requirement special roll of Court of Cassation procedural defect in appeal petizione in giudizio inoltro di querela penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 624-bis cod. pen
dal Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE PASQUALE nato a BARLETTA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iodice Pasquale propone personalmente ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (capo A) e 707 cod. pen. (capo B), riconosciuta in relazione al primo l'ipotesi del tentativo; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1