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Sentenza — n. 25155/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Favaro Marco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali. Il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti i verbali di remissione di querela e relativa accettazione redatti il 12 febbraio 2021 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Fabrica di Roma.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati azione civile remissione della pena procedura di revisione penale risarcimento dei danni da incidente stradale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVARO MARCO nato a NOALE il 24/02/1968 avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Favaro Marco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali.

2. Il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti i verbali di remissione di querela e relativa accettazione redatti il 12 febbraio 2021 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Fabrica di Roma.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le statuizioni civili devono essere revocate. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso