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Ordinanza — n. 25154/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because it was personally filed by the accused instead of a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the accused, Salvatore Cabras, rather than by a registered defense lawyer. The lower court had convicted Cabras of attempted theft, and he attempted to challenge this judgment directly. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, such appeals must be filed by a qualified attorney to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal against a judgment must be filed by a defense lawyer registered with the Court of Cassation; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused registered defense lawyer requirement Code of Criminal Procedure attempted theft conviction sabotaggio tentata rapina atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRAS SALVATORE nato a SELEGAS il 14/05/1972 avverso la sentenza del 04/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cabras Salvatore propone personalmente ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino per un tentato furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11