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Ordinanza — n. 25153/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Camilleri Saverio inadmissible without formalities. The sole ground of appeal contested the legal qualification of the facts, which the court found to be unfounded based on established jurisprudence. The court ruled that an erroneous qualification is only admissible if it constitutes a manifest error evident from the charge, excluding cases where the qualification involves different factual reconstructions or mere opinionable differences.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal contesting the legal qualification of facts is inadmissible unless it demonstrates a manifest error evident from the charge, preventing the settlement from becoming an agreement on the crimes themselves.

Parole chiave

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manifest error legal qualification factual reconstruction inadmissible appeal criminal settlement Cassazione procedural bar falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 479 c.p.
in ordine al reato di cui all'art. 479, cod.
Art. 476 c.p.
pen., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 3, 23150 del 17/04/2019
2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SAVERIO nato a PALERMO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANIdato avviso alle parì.i-L udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Camilleri Saverio ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 479, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu °cuti dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così decis