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Ordinanza — n. 25152/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25152/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMENDOLA GIOVANNI nato a TORINO il 16/02/1974 SOLDANO ROBERTO nato a ROSARNO il 30/05/1977 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 25152/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMENDOLA GIOVANNI nato a TORINO il 16/02/1974 SOLDANO ROBERTO nato a ROSARNO il 30/05/1977 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

Parole chiave

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violazione di domicilio imputazione di furto abbandono del procedimento per truffa difesa d'ufficio diritti della difesa testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
I ricorsi coi motivi proposti che deducono, in maniera analoga, la violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen.
art. 337 cod. pen
e (per il solo Soldano) anche all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMENDOLA GIOVANNI nato a TORINO il 16/02/1974 SOLDANO ROBERTO nato a ROSARNO il 30/05/1977 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi coi motivi proposti che deducono, in maniera analoga, la violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen. e (per il solo Soldano) anche all'art. 337 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità degli imputati, Amendola Giovanni e Soldano Roberto, intervenuta in relazione ai reati di cui agli artt. 56-624- bis e 337 cod. pen. sono entrambi inammissibili. I rilievi in punto di motivazione e di apprezzamento delle risultanze processuali sono unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie - sconfinante nel fatto - che si fonda peraltro anche sull'asserita inverosimiglianza di alcune delle circostanze affermate dal Sovrintendente di P.S. Santamaria, e ciò al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), laddove peraltro gli stessi ricorrenti indicano il vizio di motivazione in termini di illogicità (non manifesta). Nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità - è il caso, altresì, di rammentare - deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare, come già sopra esposto, coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; laddove nel caso in scrutinio la valutazione delle emergenze processuali risulta coerentemente svolta ed esplicitata, in linea peraltro con l'orientamento di questa Corte secondo cui l'introduzione nel luogo di abitazione - non giustificata, o giustificata in modo inaccettabile - costituisce, con giudizio ex ante, atto univocamente diretto al furto e idoneo a tal fine (Sez. 2, n. 8783 del 05/05/1987, Rv. 176472 - 01) e non violazione di domicilio.

I ricorsi deve pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos