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Ordinanza — n. 25151/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25151/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25151/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINIELLO RAFFAELE nato a AVELLINO il 13/12/1977 avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spiniello Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a vari fatti di bancarotta; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto in quanto il "fatto, così come descritto nel capo di imputazione", non corrisponderebbe "alle risultanze probatorie" — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocu/i dal capo di imputazione, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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consenso del coniuge decisione incidentale impugnabile annullamento del contratto concorso di motivi di sospensione azione di contestazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINIELLO RAFFAELE nato a AVELLINO il 13/12/1977 avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spiniello Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a vari fatti di bancarotta; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto in quanto il "fatto, così come descritto nel capo di imputazione", non corrisponderebbe "alle risultanze probatorie" — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocu/i dal capo di imputazione, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così decis