Italian Court dismisses appeals against settlement sentences due to lack of admissibility under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a settlement sentence inadmissible. The defendants argued for various procedural and substantive errors, including lack of reasoning and sentencing violations. The court rejected these grounds because the settlement procedure precludes such specific appeals, rendering them procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible when they challenge specific sentencing elements or reasoning, as the settlement procedure does not allow for such detailed review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIELLO ENZO nato a CATANIA il 02/08/1989 BONACCORSO FRANCESCO nato a CATANIA il 01/09/1981 VOLPE FRANCESCO nato a CATANIA il 11/11/1973 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Aiello Enzo, Bonaccorso Francesco e Volpe Francesco ricorrono avverso la sentenza pronunciata nei loro confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catania;
Ritenuto che i motivi dei rispetti ricorsi - vizio di motivazione per Aiello; violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 62-bis cod. pen., sulla mancata esclusione della recidiva e sulla entità della pena ex art. 133 cod. pen. per Bonaccorso; vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per Volpe - non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il