Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25148/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as abstract assertions lacking specific legal grounds regarding theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Chiloiro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Chiloiro challenged his conviction for theft in a residence by the Taranto Court of Appeal, which had upheld the lower court's judgment. The court rejected the appeal because the arguments presented were deemed abstract assertions devoid of specific legal grounds relevant to the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be dismissed if it consists merely of abstract assertions lacking specific legal grounds or factual arguments pertinent to the case at hand.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal abstract assertions theft in residence Court of Cassazione procedural dismissal specific legal grounds costs and fine luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILOIRO GIUSEPPE nato a TARANTO il 29/03/1977 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Chiloiro Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il ricorso si risolve in mere asserzioni astratte prive di rilievi specifici inerenti al caso in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/