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Ordinanza — n. 25147/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25147/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FELFLI MOHAMED ISLAM - C.U.I. 05NYFQW nato il 05/10/1993 SELIMANI YANIS - C.U.I. 06307X0 nato il 08/08/2002 avverso la sentenza del 24/08/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 ricorsi, articolati in maniera identica per entrambi gli imputati, sono inammissibili, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, laddove nel caso di specie si deduce unicamente il difetto di motivazione in ordine alla pena applicata.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FELFLI MOHAMED ISLAM - C.U.I. 05NYFQW nato il 05/10/1993 SELIMANI YANIS - C.U.I. 06307X0 nato il 08/08/2002 avverso la sentenza del 24/08/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi, articolati in maniera identica per entrambi gli imputati, sono inammissibili, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, laddove nel caso di specie si deduce unicamente il difetto di motivazione in ordine alla pena applicata.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il