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Ordinanza — n. 25145/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeals against plea bargaining are inadmissible except for specific statutory grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals against plea bargaining sentences inadmissible de plano. The appellants argued for a lack of reasoning regarding acquittal conditions, but the court noted that under the 2017 procedural reform, such arguments are no longer valid grounds for cassation review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargaining sentences are inadmissible except for specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning regarding acquittal conditions.

Parole chiave

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plea bargaining appeals cassation inadmissibility procedural reform 2017 acquittal conditions de plano declaration motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARCIDIACONO PIETRO nato a CATANIA il 18/04/1990 QUESTORINO GIUSEPPE GABRIELE nato a CATANIA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINA[dato avviso alle pa1 udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi, articolati in maniera identica, sono inammissibili, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di .patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - peraltro nel caso di specie i ricorsi genericamente deducono la mancanza di motivazione senza neppure fare riferimento all'art. 129 del codice di rito. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivàzione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co