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Ordinanza — n. 25144/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25144/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Epifania Migliazzo inadmissible. Migliazzo challenged a second-instance judgment that had previously dismissed her appeal against a first-instance conviction for theft. The court rejected the appeal because the filing failed to explicitly state the legal and factual reasons supporting the request, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the act of appeal does not contain the specific enumeration of the grounds, indicating the legal reasons and factual elements supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement procedural defect theft conviction Court of Cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione in materia penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIAZZO EPIFANIA nato a PALERMO il 01/05/1942 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Migliazzo Epifania ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposta avversa la sentenza di condanna in primo grado per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ex artt. 581, lett.

d) e 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., poiché l'atto di impugnazione non contiene l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0