Cassation appeal dismissed for inadmissibility as no vitiis motivae allowed for peace court appeal judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and civil party expenses. The appellant argued for a vitiis motivae defect, but the court noted that such appeals are barred for judgments on peace court jurisdiction. Consequently, the court ruled that no vitiis motivae can be raised against these specific lower court decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: No appeal to the Court of Cassation for vitiis motivae is permitted against judgments of appeal rendered for offenses under the jurisdiction of the peace judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO GIOVANNI nato a CASAGIOVE il 27/12/1961 avverso la sentenza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caracciolo Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso