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Ordinanza — n. 25142/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25142/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25142/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANTONELLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Petrilli Antonella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'incongruenza della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e la illogicità della motivazione - non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve in doglianze di fatto che ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25142/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANTONELLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Petrilli Antonella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'incongruenza della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e la illogicità della motivazione - non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve in doglianze di fatto che ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimone a discarico inutilizzabilità delle prove illecite testimonianza della vittima sufficienza della testimonianza circostanze aggravanti o attenuanti censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANTONELLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Petrilli Antonella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'incongruenza della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e la illogicità della motivazione - non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve in doglianze di fatto che ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/