Ordinanza — n. 25142/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANTONELLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Petrilli Antonella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'incongruenza della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e la illogicità della motivazione - non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve in doglianze di fatto che ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25142/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANTONELLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Petrilli Antonella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'incongruenza della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e la illogicità della motivazione - non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve in doglianze di fatto che ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANTONELLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Petrilli Antonella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'incongruenza della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e la illogicità della motivazione - non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve in doglianze di fatto che ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/