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Ordinanza — n. 25140/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25140/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI EL MAATI nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Assri El Maati ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 497-bis cod. pen, art. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 25140/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti d'identità uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento falsità ideologica in documenti identificazione credibile documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 497-bis cod. pen
per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art.
art. 49 cod. pen
pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI EL MAATI nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Assri El Maati ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05