Ordinanza — n. 25140/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI EL MAATI nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Assri El Maati ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 497-bis cod. pen, art. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 25140/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI EL MAATI nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Assri El Maati ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05