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Ordinanza — n. 25139/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments regarding statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Renar Rossana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code and general leniency, but these claims were merely repetitive of the lower court's already reasoned decision. The court upheld the lower court's refusal because the appellant failed to provide new arguments or evidence to challenge the established legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its motives are merely repetitive of the lower court's reasoning and fail to introduce new arguments or evidence capable of altering the legal assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive motives statutory mitigation general leniency Cassation review procedural costs penal code contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
1.1 motivi articolati che lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3383 del 13/12/1983
Conf. mass. n 147946
Conf. mass. n 147946, sulla prima parte; conf mass.
Conf mass. n 145318
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENAR ROSSANA nato a PISTOIA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi articolati che lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva già spiegato, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni per le quali entrambe le richieste dovessero essere disattese (cfr. la sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Ancona il 13 Febbraio 2020 nei confronti della ricorrente RenaTt. Rossana, che alla pagina 6 indica chiaramente che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta essendo stata oggetto di sottrazione la somma di almeno 140 C ovvero di un importo di apprezzabile entità anche in relazione a un esercizio commerciale quale una profumeria, e, quanto alle attenuanti generiche, evidenzia come lo stato dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputata - plurimi furti peraltro commessi in un lasso temporale di appena due mesi - costituisca elemento sufficiente per il diniego del beneficio richiesto).

Essi sono anche manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, e ciò in base a dati concreti e la relativa valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (Sez. 2, n. 3383 del 13/12/1983 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163677 - 01. Conf. mass. n 147946, sulla prima parte; conf mass. n 145318, sulla seconda parte); e sempre secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co