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Ordinanza — n. 25138/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against minimum sentence for theft, citing sufficient appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25138/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Peric Srecko inadmissible. The appellant challenged the punitive treatment in the lower court's decision, which imposed the minimum sentence for aggravated theft. The court found the appellate court's reasoning sufficient and logical, rejecting the generic criticism of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a sentence is inadmissible if the complaint concerns only the punitive treatment and is based on generic criticism of a decision that is sufficiently and logically motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment generic criticism sufficient motivation minimum sentence theft aggravated Corte di Cassazione sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERIC SRECKO nato il 14/06/1994 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La doglianza dedotta si dirige esclusivamente sul trattamento punitivo, che viene genericamente censurato benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo - anzi - la Corte di Appello di Venezia, con la pronuncia impugnata, emessa il 19.4.20121 nei confronti del ricorrente, Peric Srecko, ricondotto la pena inflitta per il reato di furto mono- aggravato a quella minima di anni uno di reclusione e di euro 103 di multa, indicando anche le ragioni per le quali non potesse riconoscersi ulteriore riduzione in virtù delle attenuanti generiche (cfr. la penultima pagina della sentenza impugnata). 2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2022