Cassation court dismisses appeals as fact-based complaints are inadmissible in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that the appellate court's evidence was flawed regarding charges of assault, threats, and property damage. The court rejected this because the complaint merely expressed dissatisfaction with factual findings without raising new legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must raise admissible legal grounds; mere complaints regarding the factual assessment of evidence or the judge's evaluation of intimidation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANGELINI GIUSEPPE nato a MASSAFRA 11 18/08/1976 TODARO ROSSELLA nato a TARANTO 11 13/02/1980 CURIA GINO nato in SVIZZERA il 07/10/1974 ANGELINI FILOMENO PAOLO nato a MASSAFRA il 29/10/1946 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Angelini Giuseppe, Todaro Rossella, Curia Gino e Angelini Filomeno Paolo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento loro rispettivamente ascritti;
Rilevato che l'unico motivo dedotto - che contesta la tenuta del quadro probatorio a carico degli imputati - non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che la doglianza inerente alla capacità intimidatoria della minaccia involge profili valutativi già risolti dal giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, e non demandabili alla Corte di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, in quanto detta parte si limita a presentare conclusioni scritte (non necessarie in ragione del rito) e a chiedere la liquidazione di una nota spese che però non si raccorda allo svolgimento di alcuna effettiva attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deci