Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25133/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted theft conviction for lack of specific arguments and invalid aggravating circumstance claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Litrico Nicola inadmissible, rejecting his challenges regarding subjective elements and an aggravating circumstance. The appellant argued against the conviction for attempted theft of zinc sheets and the application of violence-on-things provisions, but the court found his grounds merely repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeal was dismissed because the doglianza regarding the aggravating circumstance was unfounded under established case law requiring physical force on instruments rather than the stolen object itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma primo n. 2, cod. pen; Art. 61 n. 5 cod. pen.: The aggravating circumstance of violence on things is integrated whenever the perpetrator uses physical force causing damage to other items instrumental to the theft, not the stolen object itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft conviction violence on things aggravating inadmissible appeal subjective element contest physical force requirement tentato furto furto di lieve entità difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma primo n. 2, cod. pen.
Considerato inoltre che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
pen (cui la sentenza si riferisce indicando, per evidente refuso, l'art. 61 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, Vivona, Rv. 258725
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv. 279042
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITRICO NICOLA nato a CATANIA il 16/02/1981 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Litrico Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la cATAIJA Corte di appello di ne ha confermato la condanna per il tentato furto di lamiere zincate, "tagliate" dall'impianto di adduzione delle acque piovane di un capannone industriale; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che contestano l'elemento soggettivo del reato e la configurabilità della aggravante della violenza sulle cose - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul primo profilo e pag. 3 sul secondo);

Considerato inoltre che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 2, cod. pen (cui la sentenza si riferisce indicando, per evidente refuso, l'art. 61 n. 5 cod. pen.) è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione;

è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 proprio in materia di furto di materiale ferroso; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d